Separazioni e divorzi

La separazione e il divorzio sono istituti giuridici differenti che operano nel momento in cui si verifica una crisi coniugale. La separazione è l’istituto giuridico che determina la sospensione degli effetti civili del matrimonio: vengono meno gli obblighi coniugali di fedeltà, di coabitazione, i doveri di assistenza morale e collaborazione vengono sospesi mentre il dovere di assistenza materiale perdura nella fase di separazione. Con il divorzio lo status di coniuge cessa definitivamente ed il vincolo giuridico coniugale viene eliso irrevocabilmente.

In materia di assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 1482 del 18.1.2023, nel riproporre i principi cardine sanciti dalle Sezioni Unite (C.C.  Sezioni Unite sentenza n. 18278.2018 – natura assistenziale ma anche compensativa e prequativa dell’assegno divorzile) ha deciso per la revoca dell’assegno precedentemente assegnato all’ex coniuge che sostenga spese di natura voluttuaria (esborsi di denaro finalizzati a realizzare esigenze economiche che vanno ben oltre i bisogni economici primari) e che sia titolare di una capacità lavorativa tale da determinare la sua indipendenza economica. La recente ordinanza della Cassazione n. 4200.2023 del 10.2.2023 ha stabilito che non è sufficiente verificare l’esistenza di uno squilibrio economico delle parti: affinchè il diritto all’assegno divorzile sussita e sia attribuito occorre avere riguardo anche alle motivazioni sottese a tale squilibrio: nello specifico, è stata riconosciuta la non spettanza dell’assegno divorzile nel caso in cui il coniuge
abbia ancora le capacità professionali idonee ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Unioni civili

L’unione civile rappresenta l’unione sentimentale – affettiva e patrimoniale tra due persone maggiorenni dello stesso sesso alla quale, grazie all’entrata in vigore della Legge Cirinnà (legge n. 76 del 20.5.2016) è stata riconosciuta l’insorgenza degli stessi diritti e l’assunzione dei medesimi obblighi nascenti dal vincolo coniugale.

Di particolare interesse ed attualità risulta essere la risposta ad interpello dell’Agenzia dell’Entrate n. 573.2022 che chiarisce che l’esenzione dell’imposta da bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall’art. 19 della L. 84.1987 si applica anche anche ai trasferimenti di diritti immobiliari tra le parti in caso di scioglimento giudiziale dell’unione civile.

L’accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili siti in Italia è esente dal versamento dell’imposta di registro: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 351.2023

Convivenza more uxorio

Con la recente sentenza n. 2392.2020 la Cassazione Civile, uniformandosi ad un consolidato orientamento in tema di ripetibilità della dazioni economiche effettuate in costanza di convivenza more uxorio, ha riaffermato il principio per cui qualora le somme elargite da un convivente in favore dell’altro superino i limiti di adeguatezza e di proporzionalità che riguardano la singola relazione affettiva, non possono configurarsi come mero adempimento di un dovere morale e sociale connaturato al rapporto di convivenza e, come tale, ripetibile ai sensi dell’art. 2023 c.c. ma rappresentano un indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. con il conseguente esperimento del relativo rimedio giudiziale.

L’art. 1 comma 42 della L. n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) stabilisce che <<In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenzas e superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino  figli minori o figli disabili del convivente superstite il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni>>.

Si tratta, dunque, del riconoscimento normativo di un diritto quello di abitazione importante a tutela della convivenza di fatto a fornte del decesso del proprietario della in cui era stata instaurata una convivenza more uxorio. Il diritto ha una durata temporabile variabile e maggiore in caso di presenza di figli minori o disabili.

Testamento

Il testamento è un atto giuridico unilaterale non recettizio mortis causa revocabileche con il quale una persona assume delle disposizioni e detta delle prescrizioni relative al destino del proprio patrimonio, destinate e valere per il tempo in cui non sarà più in vita: è il contenuto c.d. tipico.

Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale, c.d. contenuto atipico, come ad esempio la designazione di un tutore dell’interdetto o del curatore dell’inabilitato, la nomina dell’amministratore di sostegno del beneficiario, la nomina di un curatore speciale per l’amministrazione di beni lasciati per testamento ad un minore, il ricoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell’indegno, la nomina dell’esecutore testamentario

Nell’ordinamento giuridico vigente, il testamento olografo  è un tipo di testamento disciplinato dall’art. 602 c.c. ove non è richiesta la presenza necessaria di un notaio e nemmeno di testimon:i le volontà del testatore sono espresse liberamente, senza dover rispettare particolari schemi o formule: è sufficiente che il testatore rediga autonomamente le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno.

L’art. 602 c.c. dispone che <<il testamento ologrado deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore>>.

Le disposizioni devono essere autografe ma non importa il modo o il materiale utilizzato per tale scrittura. Il testatore  può scrivere su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore: con l’ordinanza 42124 del 31.12.2021, la Corte di cassazione ha stabilito che il tipo di carattere grafico impiegato per la redazione della scheda testamentaria non è un requisito formale del testamento olografo, ma semplicemente pone un problema di prova della provenienza dello scritto.